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DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare e/o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Perché ci sia un contratto non basta quindi la volontà di una parte (come nel caso di testamento), ma è necessario che due o più parti manifestino la loro volontà di far nascere il rapporto giuridico, e che tra le diverse volontà si realizzi un accordo. Altro aspetto fondamentale è la patrimonialità del rapporto giuridico, cioè la possibilità di valutarlo economicamente. Il contratto ha la funzione di:

· Costituire, cioè dar origine volontariamente a un rapporto giuridico;

· Regolare, cioè intervenire su un rapporto giuridico già esistente per disciplinarlo o modificarlo;

· Estinguere, cioè porre fine a un rapporto giuridico preesistente.

 

AUTONOMIA CONTRATTUALE

Il codice civile dopo aver parlato all'articolo 1321 del contratto, all'articolo 1322 parla dell'autonomia contrattuale, cioè il principio della libertà di contrarre. L'autonomia contrattuale ha un duplice significato, riguardando cioè il contratto e il tipo di contratto. Le parti hanno ampia autonomia nel determinare il contenuto del contratto entro i limiti possibili dalla legge. Ogni regola inserita dalle parti nel contratto prende il nome di clausola. Autonomia delle parti nella scelta del tipo di contratto da stipulare. Da questo punto di vista possiamo distinguere contatti tipici e atipici.

· Si dicono contratti tipici quelli prescritti e disciplinati dal codice civile (contratto di vendita, locazione, mutuo, lavoro...);

· Si dicono contratti atipici quelli che non corrispondono alla tipologia prevista dal codice, ma sono utilizzati in modo particolare nel mondo degli affari, e sono validi se realizzano interessi meritevoli di tutela. Molti contratti, noti come atipici (contratti bancari di conto corrente, deposito ecc.) sono oggi tutelati dalla legge e diventati pertanto tipici. Esistono comunque una serie di contratti molto utilizzati che sono ancora atipici (leasing, franchising).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Il codice civile indica quattro elementi fondamentali essenziali per l'esistenza di un contatto:

1. L'accordo tra le parti:

il contratto è concluso solo quando si raggiunge una piena coincidenza tra le volontà delle parti. Il contratto può concludersi in modo espresso o tacito. L'accordo è espresso quando le volontà delle parti è dichiarata verbalmente o per iscritto. L'accordo è tacito quando la volontà si ottiene dal comportamento delle stesse;

2. Le cause:

lo scopo oggettivo per cui si realizza il contratto, da non confondere con il motivo personale. Se la causa manca il contratto è nullo. La causa per essere valida dev'essere lecita altrimenti il contratto è nullo;

3. L'oggetto:

l'oggetto del contratto può essere definito come la cosa, oppure la prestazione che una parte si obbliga a eseguire a favore dell'altra. L'oggetto dev'essere possibile, lecito, determinato e determinabile;



4. La forma:

è requisito essenziale del contratto se esplicitamente richiesta dalla legge a pena di nullità di contratto stesso. Quando la forma è richiesta per legge si parla di contratti formali o solenni. In alcuni casa la legge impone una certa forma (forma vincolata), in altri casi si parla di forma libera che può essere verbale o scritta. Nel caso di forma vincolata è sempre richiesta la forma scritta che può essere atto pubblico o scrittura privata.

 

1. ATTO PUBBLICO

Nel caso di autonomia patrimoniale il contratto dev'essere redatto da un notaio che lo sottoscrive insieme alle parti.

 

2. LA SCRITTURA PRIVATA

E' un documento redatto e sottoscritto dalle parti senza che il pubblico ufficiale intervenga nella redazione del documento. La scrittura privata si dice autenticata se le parti richiedono l'autentica delle loro firme ad un pubblico ufficiale. La forma scritta può valere ad substantiam (strumento di sostanza) oppure come mezzo di prova cioè valore dichiarativo ad probationem (strumento di prova). In tutti questi casi se non è redatto per iscritto il contratto è nullo.

 

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Sono le clausole accessorie che le parti possono liberamente inserire nel contratto. Questi elementi possono anche mancare, ma una volta inseriti si è però obbligati a tenerne conto. Gli elementi accidentali si distinguono anche da quelli naturali, cioè previsti dalla legge con un certo tipo di contratto. Questi elementi, poiché previsti dalla legge, non devono essere richiamati, ma possono essere esclusi. Gli elementi accidentali si dividono in tre tipi:

1. Condizione:

può essere sospensiva o risolutiva. Si parla di condizione sospensiva quando l'efficacia iniziale del contratto è subordinata ad una certa condizione. Quella risolutiva (porre fine) si ha quando al verificarsi della condizione il contratto cessa di produrre i suoi effetti. La condizione per essere valida dev'essere possibile e lecita;

2. Termine:

il termine di un contratto può essere iniziale o finale. Il termine iniziale stabilisce il momento dal quale comincia ad avere efficacia, mentre il termine finale indica il momento dal quale il contratto cessa di produrre i suoi effetti. Il termine non va confuso con la scadenza (nelle obbligazioni);

3. Modo:

può essere definito come un peso o un onere posto a carico di chi riceve una liberalità (donazione, regalo).

 

FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per poter stipulare un contratto è necessario che le parti siano in possesso della capacità d'agire nel momento in cui viene espressa la volontà di concluderlo. L'accordo tra le parti può essere simultaneo, o formarsi in fasi successive, nel qual caso bisogna tener distinta la proposta dall'accettazione e dalla conclusione del contratto.

 

3. La proposta

Di stipulare un contratto deve contenere la dichiarazione di volontà di chi assume l'iniziativa. Può contenere un termine di efficacia, scaduto il quale la proposta non è più valida. Il proponente può anche revocare la propria proposta prima della conclusione del contratto. La proposta può assumere una forma particolare nel caso di un'offerta diretta al pubblico e non a un determinato destinatario (annunci, volantini esposti in un supermercato per esempio). Diverso dall'offerta al pubblico è l'invito a proporre (cartello vendesi), dove non occorre specificare tutti gli elementi essenziali del contratto. Con l'accettazione si ha la dichiarazione di volontà del destinatario della proposta, diretta al proponente, con la quale si accoglie la proposta stessa.

 

4. Il contratto preliminare

Spesso le parti fanno precedere la conclusione del contratto principale da un contratto preliminare, cioè da un accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto. Il caso più diffuso è quello del contratto preliminare di vendita. Con questo contratto non si trasferisce la proprietà del bene, ma si determina per una parte l'obbligo di acquistare. Solo con contratto definitivo si avrà il trasferimento della proprietà del bene.

Il contratto preliminare dev'essere fatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo a pena di nullità, dev'essere trascritto se risulta da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

 

5. Compromesso

Dal contratto preliminare vero e proprio occorre distinguere il contratto preliminare improprio (compromesso). Questo, infatti, è un contratto definitivo, ma manca dei requisiti necessari per essere trascritto. Nel compromesso le parti si obbligano a ritrovarsi successivamente per riprodurre un contratto definitivo sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

I LIMITI ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE

Il concetto dell'autonomia contrattuale presuppone che i contraenti siano tutti sullo stesso piano e che la forza contrattuale sia equivalente. Quando questo non si verifica, quando cioè una parte è più debole dell'altra, si è intervenuti per tutelare la parte più debole.

 

I CONTRATTI PER ADESIONE E CLAUSOLE VESSATORIE

La legge, per tutelare la parte più debole è intervenuta sui contratti standard o per adesione. In questo caso il contenuto del contratto è tutto predeterminato da una delle parti e inoltre non può trattare, ma aderire o meno (utenze, contratti bancari, assicurazioni). Le condizioni poste nel contratto sono generali, sono cioè valide per tutti i clienti, sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. La conoscenza precisa del contratto è quindi sostituita dalla conoscibilità. Non è importante che le condizioni generali siano conosciute, ma è sufficiente che siano conoscibili. La legge prevede pertanto alcune eccezioni per tutelare il consumatore considerato parte debole. L'articolo 1341 al comma 2c2 prevede che le clausole vessatorie – cioè le condizioni particolarmente sfavorevoli al consumatore (facoltà di recedere dal contratto, restrizioni alla libertà contrattuale ecc.) devono essere specificatamente approvate per iscritto. In pratica, dopo la firma delle condizioni generali del contratto, devono essere firmate una per una le clausole vessatorie, realizzando il principio della conoscenza. Una particolare tutela del consumatore è stata introdotta applicando al nostro ordinamento una direttiva comunitaria, che regola la vendita dei beni di consumo. Se il contratto è concluso mediante moduli o formulari, le eventuali clausole aggiunte a penna prevalgono su quelle stampate.

 

RAPPRESENTANZA

E' l'istituto giuridico mediante il quale, un soggetto, chiamato rappresentante, agisce in nome e per conto di un altro, chiamato rappresentato. Il rappresentante quindi, sostituisce il rappresentato nella conclusione del contratto. Il contratto è valido anche se il rappresentante è minorenne è privo di capacità d'agire. Basta che abbia la capacità di naturale di intendere e di volere.

 

FONTI DELLA RAPPRESENTANZA

La rappresentanza può essere, a seconda delle fonti:

1. Volontaria (si ha quando una persona mediante procura conferisce a un'altra il potere di rappresentarla, cioè di agire in suo nome e per suo conto);

2. Legale (si ha invece, quando la legge indica che una persona è chiamata ad agire in nome e per conto di un'altra). I casi più importanti della rappresentanza legale sono quelli nei confronti dei minorenni o degli interdetti.

LA PROCURA

La procura, cioè l'atto pubblico con cui viene conferita la rappresentanza volontaria, deve assumere la forma prescritta per il contratto che rappresentato deve concludere. (Dipende dalla tipologia del contratto che si concluderà.) Alla procura possono essere posti dei limiti (prezzo minimo, massimo). La procura può essere:

1. Generale (se riguarda tutti gli affari del rappresentato);

2. Speciale (se riguarda solo determinati affari).

Alla procura possono essere apportate modifiche che, come nell'ipotesi della revoca o di altre cause dell'estinzione, devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Se ciò non viene fatto le modifiche non sono opponibili a terzi.

 

· CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Si ha quando, al momento della conclusione di un contratto, una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

 

NULLITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto si dice nullo quando non produce alcun effetto. La nullità opera in generale, cioè non è necessario che la legge preveda la nullità. Il contratto, infatti, è nullo quando è contrario a norme imperative, cioè inderogabili dalla volontà delle parti, salvo che la legge disponga diversamente. Oltre la nullità totale la legge prevede la possibilità della nullità parziale. Si ha quando sono nulle solo da alcune clausole del contratto (clausole non essenziali).

 

ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto è annullabile quando una delle parti è incapace ovvero quando la volontà presenta vizi e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. L'incapacità delle parti può derivare da incapacità legale o naturale. Il contratto è annullabile per capacità legale quando una delle parti è minorenne, interdetto o per gli atti di straordinaria amministrazione, emancipato o inabilitato. I contratti stipulati da coloro che si trovano in questa situazione possono, quindi essere annullati con sentenza del giudice su domanda dei diritti interessati.

 

INCAPACITÀ NATURALE

Si ha quando un soggetto è giuridicamente dotato di capacità legale ma si trova in uno stato di temporanea incapacità dovuta a una causa transitoria come ubriachezza o uso di stupefacenti. Anche in questo caso ci si trova in una situazione in cui una delle parti che esprime la volontà non è in condizione di manifestarla. Per annullare un contratto è però necessario dimostrare che provoca un grave pregiudizio all'incapace, e che l'altro contraente è in malafede.

 

ANNULLABILITÀ PER VIZI DELLA VOLONTÀ

Il contratto è annullabile se la volontà è viziata (errore, dolo, violenza ecc.), cioè si verificano fatti per cui un soggetto è portato a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato:

1. L'ERRORE:

per errore s’intende la falsa conoscenza o l'ignoranza di situazione di fatti di persone che inducono un soggetto a esprimere una volontà che altrimenti non avrebbe espresso. Affinché l'errore sia giuridicamente rilevato dev'essere essenziale e riconoscibile;

2. IL DOLO:

in questo esempio per dolo non si vuole intendere la volontà a nuocere, come abbiamo visto nell'inadempimento volontario delle obbligazioni. Per dolo, in questo caso, s’intende l'insieme di raggiri utilizzati da un contraente o da un terzo per indurre l'altro a stipulare un contratto. Affinché il dolo possa portare all'annullamento del contratto dev'essere determinante, cioè dev'essere tale che, senza i raggiri (l'inganno) la controparte non avrebbe contrattato. Il dolo si dice incidente quando, senza i raggiri il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, anche se a un prezzo inferiore (risarcimento);

3. VIOLENZA MORALE:

si ha quando una parte è indotta a concludere un contratto, che non avrebbe concluso, sotto la minaccia di un male al contraente o ai suoi famigliari. Il timore riverenziale non costituisce causa di annullamento di un contratto.

 

EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO

L'azione di annullamento non è mai rilevabile di ufficio, ma può essere fatta valere solo dei diretti interessati. La sentenza con cui un giudice dichiara annullato un contratto è costitutiva, cioè produce i suoi effetti fino a quel momento. L'azione di annullamento è prescrittibile, cioè è soggetta a una prescrizione di cinque anni.

 

IL CONTRATTO DI VENDITA

(articolo 1470 del codice civile)

E’ senza dubbio il più importante tra i contratti tipici. Si parla di vendita o compravendita ogni qualvolta un diritto patrimoniale reale o di credito, viene scambiato contro un prezzo.

 

I CARATTERI DEL CONTRATTO

Il contratto di vendita presenta le seguenti caratteristiche:

· A titolo oneroso (sopportano un sacrificio);

· Consensuale;

· A prestazioni corrispettive;

· A effetti reali (trasferimento del bene immediato);

· Formale (per i beni immobili e mobile registrati).

 

ELEMENTI DEL CONTRATTO

· Accordo tra le parti;

· Causa;

· Oggetto;

· Forma.

 

GLI OBBLIGHI DELLE PARTI

Col contratto di vendita, sia il venditore sia il compratore assumono obblighi reciproci.

 

OBBLIGHI DEL VENDITORE

Il venditore assume nei confronti del compratore alcuni obblighi fondamentali:

· Consegnare la cosa;

· Fargli acquistare la proprietà della cosa o diritto;

· Garantire che la cosa è esente da vizi e non soggetta a evizione (sopraffare).

Si ha evizione quando, dopo la conclusione del contratto di vendita, un terzo rivendica a seguito di una sentenza, la proprietà della cosa. Il compratore ne perde la proprietà con l'obbligo di restituirla.

 

I VIZI DELLA COSA E GARANZIA

I vizi della cosa sono imperfezioni del bene dovute a difetti di produzione o alla sua cattiva conservazione, che rendono la cosa non idonea all'uso o ne diminuiscono il valore. Il compratore è inoltre tutelato in modo particolare per i vizi occulti, cioè i vizi della cosa di cui il compratore non si accorge al momento del contratto perché non facilmente riconoscibili. Il compratore è tutelato dai vizi occulti quando entro otto giorni manifesta la presenza denunciando i vizi al venditore.

Il compratore per far valere la garanzia può esercitare due azioni:

1. Azione redibitoria (restituzione);

2. Azione estimatoria (riduzione del prezzo).

Il venditore potrà essere esonerato dal risarcimento del danno solo nel caso in cui possa provare di non essere a conoscenza dei vizi della cosa.

 

GLI OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Il compratore deve pagare il prezzo del bene nel termine e nel luogo stabiliti dal contratto. Se non diversamente pattuito, sul compratore gravano anche tutte le spese relative alla vendita.


Date: 2016-04-22; view: 871


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