La garanzia generica derivante dalla responsabilità patrimoniale del debitore è spesso insufficiente per assicurare al creditore il buon esito del suo credito. La legge ha previsto la possibilità di rafforzare tale garanzia offrendo un diritto di prelazione, cioè una preferenza nell'adempimento rispetto ai creditori chirografari. In questo caso si parla di crediti prelatizi, cioè un credito che preferito rispetto al creditore chirografario. Sono cause legittime di prelazione: privilegi, il pegno e l'ipoteca.
· PRIVILEGI:
sono cause legittime di prelazione stabilite direttamente dalla legge in considerazione di certi crediti. I privilegi sono una qualità di determinati crediti che sono privilegiati fin dal momento in cui sorgono. Possono essere:
1. Generali (se riguardano una prelazione su tutti i beni mobili del debitore);
2. Speciali (se riguardano solo alcuni beni mobili o immobili). I privilegi sui beni immobili sono accompagnati col diritto di seguito.
Pegno e Ipoteca
Sono dei veri diritti reali di garanzia che assicurano al creditore la possibilità di sottoporre a esecuzione forzata un bene, vincolato a tale scopo, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori. Il pegno e l'ipoteca, a differenza di privilegi, che sono stabiliti dalla legge, necessitano di un atto che li fa nascere. Sia il pegno che l'ipoteca hanno alcune caratteristiche in comune:
1. Divieto di patto commissorio (è nullo qualsiasi patto con cui si stabilisce che, se il debitore non paga, la proprietà della cosa-oggetto di pegno e ipoteca passa al creditore);
2. Conservazione della garanzia (se la cosa data in pegno e in ipoteca si deteriora, si può chiedere un'ulteriore garanzia);
3. Accessorietà;
4. Specialità;
5. Indivisibilità;
6. Assolutezza;
7. Diritto di seguito.
· IL PEGNO:
ha per oggetto beni mobili, universalità di beni mobili, crediti e altri diritti su cose mobili. La cosa mobile resta, per effetto del pegno riservata al soddisfacimento futuro del creditore.
Il pegno prevale sui privilegi.
EFFETTI DEL PEGNO
Il creditore ha il possesso del bene, ha un diritto di prelazione, ma non può utilizzarlo e ha obbligo di custodirlo.
ESTINZIONE DEL PEGNO
Avviene con il termine dell'obbligazione alla quale si riferisce o rinuncia, vendita o distruzione della cosa data in pegno.
· IPOTECA:
è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è costituita e di essere soddisfatto, con preferenza rispetto ad altri creditori, sul prezzo ricavato dall'espropriazione sullo stesso bene possono essere poste più ipoteche (di 1°, 2°, 3° grado). Possono essere oggetti di ipoteca beni immobili, mobili registrati, diritti di usufrutto, superficie ed enfiteusi, rivendite dello stato. L'ipoteca, in genere, è posta a garanzia di debiti di lunga durata (mutuo passivo). Il creditore ipotecario ha un diritto di prelazione sul bene ipotecario, può soddisfare il suo credito con l'espropriazione e la vendita all'asta, prima dei creditori chirografari. Se però sullo stesso bene immobile gravano un'ipoteca e un privilegio speciale, il privilegio prevale sull'ipoteca.
COSTITUZIONE DELL'IPOTECA
L'ipoteca a differenza del pegno, che si costituisce solo per il contratto, può costituirsi per contratto o atto unilaterale, per volontà della legge e per sentenza del giudice. In tutti i casi bisogna perfezionare l'ipoteca con l'iscrizione nel registro ipotecario. L'iscrizione ha l'effetto di pubblicità (carattere costitutivo), cioè il bene non è libero ma gravato da un diritto reale di garanzia.
SPECIE DI IPOTECA
Può derivare da fatti diversi. Si ha:
1. Ipoteca volontaria (deriva da un atto pubblico o una scrittura privata);
2. Ipoteca legale (è stabilita dalla legge come garanzia di alcuni creditori);
3. Ipoteca giudiziale (si ha in seguito ad una sentenza di condanna del debitore).