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POSSESSO. DETENZIONEIn genere, chi ha la titolarità di un diritto (proprietà, usufrutto, superficie) è anche colui che normalmente lo esercita. Ci sono delle situazioni in cui chi ha il diritto non lo esercita e situazioni in cui chi non ha il diritto si comporta di fatto come se lo avesse, esercitando i poteri che tale diritto gli attribuirebbe. Così, il proprietario di un bene che esercita direttamente i poteri di disposizione e di godimento sul bene stesso, è anche possessore del bene.
ELEMENTI DEL POSSESSO Il possesso è caratterizzato da due elementi fondamentali: elemento oggettivo, elemento soggettivo. Elemento oggettivo è la cosa (beni mobili e immobili) su cui si esercita il possesso; elemento soggettivo consiste nella volontà, nell'intenzione di possedere. Si ha il possesso solo se il soggetto che ha a disposizione il bene ha l'intenzione di comportarsi come se fosse titolare del diritto.
RELAZIONE TRA DETENZIONE, POSSESSO E PROPRIETÀ La differenza fondamentale tra possesso e detenzione è rappresentata infatti, dall'esistenza o meno dell'elemento psicologico (elemento soggettivo), presente nel possesso e non nella detenzione. Non sempre è facile dimostrare l'esistenza dell'elemento psicologico che distingue il possesso dalla detenzione. Il legislatore ha ritenuto pertanto opportuno stabilire alcune regole: · Quando un soggetto esercita sulla cosa il potere di fatto, si presume che sia possessore, se non si trova che ha cominciato a esercitarlo come semplice detenzione (presunzione di possesso - articolo 1141 del codice civile); · La possibilità di mutare la detenzione in possesso. In definitiva le figure di proprietario, possessore e detentore di un bene possono fondersi nella stessa persona, ovvero possono risultare separate.
ACQUISTO DEL POSSESSO Il possesso si può acquistare in modo originario o derivato: · L'acquisto in modo originario si ha tramite l'esercizio del potere di fatto corrispondente a un certo diritto reale; · Si ha acquisto in modo derivativo con la trasmissione del possesso da un precedente possessore a un nuovo possessore. La trasmissione può avvenire mediante successione nel possesso e accessione del possesso. Nel primo caso un soggetto eredita dal precedente possessore, nel secondo il bene viene trasferito per contratto (compravendita).
PERDITA DEL POSSESSO Si verifica quando vengono meno uno o entrambi gli elementi costitutivi del possesso. Le circostanze che fanno diventare un soggetto possessore sono assai diverse e attribuiscono al possessore una tutela giuridica diversa. Si hanno tre casi: 1. Possesso di buona fede e possesso di malafede; 2. Possesso pacifico e possesso violento; 3. Possesso palese e possesso clandestino. Si ha possesso di malafede quando si è consapevoli di ledere un diritto altrui, o lo si poteva sapere usando una minima diligenza. Il possesso di buona fede è sempre presunto, per cui chi sostiene il contrario deve provarlo (presunzione d’innocenza).
AZIONI POSSESSORIE Tendono a tutelare, momentaneamente e rapidamente, il possessore che è stato spogliato nel suo possesso e ciò indipendentemente dal fatto che il possessore sia o meno anche titolare del diritto reale. Le azioni possessorie sono due: 1. Azione di reintegrazione: è l'azione con cui il possessore o il detentore, che è stato spogliato del suo possesso, chiede entro un anno di essere reintegrato nel possesso o nella detenzione. Tale azione può essere esercitata anche nei confronti del proprietario; 2. Azione di manutenzione: tende a tutelare il possessore dalle molestie arrecate da altrui al suo possesso.
USUCAPIONE Nell’ordinamento italiano il possesso prolungato, a certe condizioni permette di acquistare il diritto di proprietà, o un diritto reale di godimento. L'usucapione è pertanto il mezzo con cui, per effetto del possesso prolungato per un certo periodo di tempo, si produce l'acquisto della proprietà o diritto reale di godimento.
PRESUPPOSTI DELL'USUCAPIONE I presupposti fondamentali dell'usucapione sono: · Il decorso del tempo (è necessario che il soggetto possieda il bene per un certo numero di anni); · Il possesso che dev'essere pacifico, palese, continuo e ininterrotto.
DURATA DEL POSSESSO AI FINI DELL'USUCAPIONE A seconda della durata si distinguono l'usucapione ordinaria e quella abbreviata. L'usucapione ordinaria si realizza con il decorso dei seguenti termini, nel caso di possesso in malafede e di mancanza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà o di un diritto reale di godimento: · 20 anni per beni immobili, universalità di beni e beni mobili; · 10 anni per i beni mobili registrati; · 15 anni per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani. L'usucapione abbreviata presuppone oltre al passaggio e al decorso del tempo, la presenza dei seguenti requisiti: · Che il possesso sia di buona fede; · Che sussista un titolo valido e comunque idoneo al trasferimento della proprietà; · Che tale titolo sia regolarmente registrato. In presenza di tutti questi requisiti si ha l'usucapione abbreviata che prevede dieci anni per i beni immobili e le universalità di beni mobili, cinque anni per i fondi rustici, tre anni per i beni mobili registrati. L'usucapione per i beni mobili al rilievo se manca il titolo idoneo al trasferimento o la buona fede, altrimenti la proprietà si acquista istantaneamente. In mancanza di buona fede, invece, o di titolo di trasferimento bisogna distinguere due casi: 1. Se il possesso del bene mobile è di malafede l'usucapione, si ha in venti anni; 2. Se il possesso è di buona fede ma manca il titolo idoneo al trasferimento, l'usucapione si ha in dieci anni.
Date: 2016-04-22; view: 869
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