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Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (1442).

 

Art. 483 Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (2697).

 

SEZIONE II

Del beneficio d'inventario

 

Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario

L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura (att. 52, 53).

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

 

Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 7494).

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art.484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.



 

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460,può stare in giudizio comeconvenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).

 


Date: 2016-04-22; view: 568


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