Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa (17).
Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura privata (2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in caso d'istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (2935).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488).