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Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).

 

Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.2 settembre 1995)

 

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.2 settembre 1995)

 

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.2 settembre 1995)

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.2 settembre 1995)

 

Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.2 settembre 1995)

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.2 settembre 1995)

 

Art. 21 Legge regolatrice della tutela(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.2 settembre 1995)

 

Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)



Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.2 settembre 1995)

 

Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.2 settembre 1995)

 

Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.2 settembre 1995)

 

Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.2 settembre 1995)

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.2 settembre 1995)

 

Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.2 settembre 1995)

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.2 settembre 1995)

 

Art. 27 Legge regolatrice del processo(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge2 settembre 1995)

 

Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.2 settembre 1995)

 

Art. 29 Apolidi(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.2 settembre 1995)

 

Art. 30 Rinvio ad altra legge(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.2 settembre 1995)

 

Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume(abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.2 settembre 1995)

 

 

**********

Legge 31 maggio 1995, n. 218 2 settembre 1995)

RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO2 settembre 1995)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 


Date: 2016-04-22; view: 685


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