La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3non possononemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5 Norme corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
CAPO II
Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
(2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25).
(2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative(abrogato)
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.