Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Art. 2743 Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito (1186).
Art. 2744 Divieto del patto commissorio
E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2745 Fondamento del privilegio
Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Art. 2747 Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato (2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (26837.