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Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante

Le limitazioni dell'art. 2359bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi deinn. 2, 3e 4 del primo comma dell'art. 2357 bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bisè superato per effetto di circostanzesopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

 

Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

 

Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni

E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

Art. 2361 Partecipazioni

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).

 

Art. 2362 Unico azionista

In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).

 

SEZIONE VI

Degli organi sociali

 

§ 1 Dell'assemblea

 

 

Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.



L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

 


Date: 2016-04-22; view: 411


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