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Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).

 

Art. 758 Garanzie tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

 

Art. 759 Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione (att. 140).

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

 

Art. 760 Inesigibilità di crediti

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (1267).

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

 

CAPO V

Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

 

 

Art. 761 Annullamento per violenza o dolo

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).

L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).

 

Art. 762 Omissione di beni ereditari

L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

 

Art. 763 Rescissione per lesione

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.

 

Art. 764 Atti diversi dalla divisione

L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.



 


Date: 2016-04-22; view: 538


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