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Art. 569 Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

 

Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

 

Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

 

Art. 572 Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).

 

Art. 573 Successione dei figli naturali

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall'art. 580.

 

Art. 574-576 (abrogati)

 

Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).

 

Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (250 e seguenti).

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.



Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla successione.

 


Date: 2016-04-22; view: 513


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