Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art. 165.
Art. 393 Incapacità o rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).
Art. 394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375I'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati suistanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).