Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198-209 (abrogati)
SEZIONE IV
Della comunione convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 212-214 (abrogati)
SEZIONE V Del regime di separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).