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LA SEDE DELLA PERSONA FISICA

1. Domicilio:

è il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Si parla, infatti, di domicilio fiscale intendendo il luogo in cui viene fatta la denuncia dei redditi. Oltre a domicilio generale sono possibili anche domicili speciali per determinati atti e affari, la cui determinazione viene fatta con atto scritto (elezione di domicilio);

2. Residenza:

è il luogo in cui una persona vive abitualmente e risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione residente in ciascun comune. Ha molta importanza per tutti gli atti anagrafici (pubblicazioni matrimoniali, iscrizione di un nuovo nato);

3. Dimora:

è il luogo in cui una persona si trova occasionalmente (luogo di vacanza o di lavoro).

 

PERSONE GIURIDICHE

Oltre alle persone fisiche, sono soggetti del diritto gli enti. Per ente in senso giuridico s’intende un complesso di persone e di beni organizzati per perseguire uno scopo consentito dal diritto. Lo stato riconosce all'ente la capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Tipi di enti sono: associazioni (sportive, culturali, religiosi, con qualsiasi scopo tranne quello di lucro), partiti, regioni, sindacati, società, province, comuni... Lo stato riconosce a questi enti un'autonomia patrimoniale più o meno ampia, fino a giungere all'attribuzione della personalità giuridica. Persona giudica è un ente al quale è riconosciuto il massimo grado dell'autonomia patrimoniale. Questa personalità si acquista con l'iscrizione in un apposito registro presso la prefettura.

 

AUTONOMIA PATRIMONIALE DEGLI ENTI

Le persone giuridiche per svolgere la loro attività hanno bisogno di un patrimonio (denaro, beni mobili, immobili, ecc.). Tale patrimonio è acquistato con i conferimenti dei soci. Caratteristica comune a tutti gli enti è che il loro patrimonio risulta autonomo da quello dei singoli aderenti.

· Si ha autonomia patrimoniale perfetta quando il patrimonio della persona giuridica è completamente distinto da quello degli associati;

· Si ha autonomia patrimoniale imperfetta quando in alcuni casi i singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti dell'ente stesso (col proprio patrimonio).

 

GLI ENTI PRIVATI

Sono costituiti da soggetti privati per il conseguimento di fini di natura privata. Si dividono in due categorie:

1. Associazioni e Società (complesso di persone);

2. Fondazione e Comitati (complesso di beni).

 

 

ASSOCIAZIONI

Sono un complesso organizzato di persone. Consistono in un insieme di persone fisiche che mediante un accordo (atto costitutivo) e nel rispetto di alcune norme (statuto), si organizzano per perseguimento di uno scopo. Nelle associazioni l'elemento principale è rappresentato dalle persone (assemblea dei soci). Non perseguono scopo di lucro ma di natura di utilità sociale (sportiva, religiosa, ecc.). L'assemblea è un organo deliberante che prende le decisioni necessarie per perseguire gli obiettivi per i quali l'associazione è nata. L'esecuzione delle decisioni è affidata agli amministratori ai quali è attribuita anche la rappresentanza. Le associazioni possono chiedere allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica, in questo caso l'autonomia patrimoniale è perfetta. La maggior parte delle associazioni non chiedono tale riconoscimento, hanno quindi autonomia imperfetta (partiti, sindacati...).



 

SOCIETÀ

Ad esclusione delle cooperative, hanno scopo di lucro, cioè il fine di conseguire un profitto.

Si dividono in:

1. Società dei capitali;

2. Cooperative;

3. Società di persone.

 

FONDAZIONI

Consistono in una pluralità di beni destinati al perseguimento di un fine. Affinché nasca una fondazione è necessario che il fondatore compia l'atto di fondazione, anche attraverso un testamento. Con quest’atto decide quanto del suo patrimonio sia destinato al perseguimento dei fini per cui la fondazione è stata creata. Nelle fondazioni non esiste l'organo deliberante, ma solo persone (amministratori) che agiscono disponendo di beni dell'associazione per raggiungere lo scopo stabilito dal fondatore. Le fondazioni devono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato e hanno perciò autonomia patrimoniale perfetta.

 

COMITATI

Sono enti di fatto costituiti da gruppi di persone con finalità varie.

N.B.: un particolare tipo di enti sono le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Perseguono esclusivamente fini di solidarietà sociale e svolgono attività in vari settori (beneficenza, istituzione, assistenza, ecc.).

GLI ENTI PUBBLICI

Perseguono fini d’interesse pubblico e sono sempre dotati di personalità giuridica. Il più importante ente pubblico è lo Stato che è dotato di personalità giuridica originaria. Gli enti pubblici diversi dallo Stato si dividono in due gruppi:

1. Enti pubblici territoriali (stato, regioni, province, comuni);

2. Enti pubblici non territoriali (Inps, banca d'Italia, camera di commercio).

Gli enti pubblici sono persone giuridiche che svolgono funzioni sotto il controllo dello Stato.

 

BENI ECONOMICI

Il diritto oltre che delle persone fisiche e giuridiche, si occupa anche delle cose, cioè tutto ciò che esiste in natura. Le cose possono formare oggetto di diritto prendendo il nome dei beni. Una cosa per essere considerata un bene deve avere tre caratteristiche:

1. Utilità (adatto a soddisfare un bisogno);

2. Accessibilità (dev'essere possibile appropriarsene);

3. Disponibilità (in quantità limitata).

I beni possono essere classificati in diversi modi:

· In base alla consistenza (beni materiali e immateriali);

· In base alla natura (beni mobili e immobili).

Sono beni immobili tutti quei beni che non possono essere spostati senza che ne venga alterata la destinazione. La distinzione tra beni mobili e immobili è importante per il trasferimento della proprietà. Per il trasferimento dei beni mobili la legge non impone alcuna formalità, mentre per il trasferimento dei beni immobili la legge impone l'atto scritto, pena di nullità. L'atto di compravendita dev'essere anche annotato in un pubblico registro. Esistono alcune categorie di beni mobili che hanno caratteristiche particolari: beni mobili registrati e universalità dei beni mobili. I beni mobili registrati, come autoveicoli, navi, aerei, pur essendo mobili, il loro trasferimento dev'essere registrato in pubblici registri. Le universalità di beni mobili sono un complesso di beni che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Possiamo avere universalità di fatto e di diritto. Sono universalità di fatto una biblioteca, un gregge, una collezione; sono invece universalità di diritto le eredità.

· In base alla reperibilità (beni consumabili e non consumabili):

sono i beni consumabili tutti quei beni che possono essere utilizzati una sola volta; sono beni inconsumabili quei beni che si prestano a utilizzazioni ripetute;

· In base alla specificità (beni fungibili e beni infungibili):

sono beni fungibili quei beni che sono sostituibili con un altro dello stesso genere; sono beni infungibili quei beni che esistono in unico esemplare (opera d'arte);

· In base alla divisibilità (beni divisibili e non divisibili):

sono divisibili quei beni che possono essere frazionati senza che se ne alteri la natura, quindi ciascuna parte rappresenta una frazione identica del tutto; sono indivisibili i beni che non possono essere frazionati senza che se ne alteri la natura (indivisibilità materiale) o il valore complessivo (indivisibilità economica).

 

BENI PUBBLICI E PRIVATI

Si distinguono beni pubblici da quelli privati a seconda che appartengono allo stato o agli enti locali oppure ai privati. I beni privati sono normalmente trasferibili. Il codice civile classifica i beni pubblici distinguendoli in beni demaniali e beni patrimoniali. I beni demaniali (fiumi, lidi, monumenti, strade, ecc.) sono di uso comune, cioè tutti possono godere e sono inalienabili. Possono appartenere al demanio naturale o artificiale. I beni patrimoniali sono beni che appartengono allo stato e non fanno parte del demanio. Si distinguono in beni indisponibili (miniere, foreste, cave, edifici pubblici, siti archeologici, ecc.) e beni disponibili, cioè i beni che lo stato acquista come un privato. Possono essere venduti solo seguendo regole particolari.

 

I DIRITTI REALI

Si parla di diritti reali tutte le volte che nasce un rapporto diretto tra una persona e una cosa. Il termine “reale” deriva da latino res = cosa. I diritti reali sono diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e presentano le seguenti caratteristiche:

1. Patrimonialità:

i diritti reali devono sempre avere un contenuto valutabili economicamente;

2. Assolutezza:

i diritti reali si dicono assoluti in quanto possono essere fatti valere nei confronti di tutti. I diritti reali, infatti, si distinguono dai diritti di credito, che sono invece relativi.

3. Immediatezza:

i diritti reali sono immediati, cioè possono essere esercitati dal titolare senza la collaborazione di altri soggetti;

4. Diritto di seguito:

i diritti reali seguono il bene al quale si riferiscono. Il titolare di un diritto reale ha il potere di far valere tale diritto nei confronti di chiunque abbia ricevuto il bene;

5. Tipicità:

i diritti reali sono tipici, cioè esistono solo quelli previsti dalla legge del codice civile.

 

CATEGORIE DEI DIRITTI REALI

I diritti reali si dividono in due grandi gruppi: diritti su cosa propria e diritti su cosa altrui.

1. Diritti su cosa propria:

il diritto di proprietà è l'unico diritto reale su una cosa propria ed è il diritto reale più ampio, in quanto comprende sia il potere di godere della cosa (cioè ottenere un'utilità), sia il potere di disporre della cosa (cioè trasferire ad altri la proprietà o costruire su di essi altri diritti reali);

2. Diritti su cosa altrui:

si hanno diritti reali su una cosa altrui quando uno o più poteri sulla cosa, spettanti al proprietario, sono attribuiti ad altri che ottengono diritti reali limitati (! ottenere il diritto, non il bene). I diritti reali su cose altrui limitano i diritti del proprietario.

Si dividono in due categorie:

1. Diritti reali di godimento (usufrutto, uso e abitazione, servitù prediale, superficie ed enfiteusi);

2. Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca). I diritti reali di godimento attribuiscono al titolare di godere della cosa ma non di disporne.

 

DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il diritto di proprietà non è indicato in modo specifico nella costituzione italiana, tuttavia, nell'articolo 42 sono definiti i principi generali relativi al diritto a esso. Tale articolo riconosce il diritto soggettivo alla proprietà e la funzione sociale che svolge. Non è possibile acquistare la proprietà al di fuori dei modi previsti dalla legge. Il diritto di proprietà viene definito nel codice civile (articolo 832) come il diritto di godere e disporre delle cose (beni mobili e immobili) in modo pieno ed esclusivo. Il diritto di godere della cosa significa decidere se, come e quando utilizzare la cosa–oggetto della proprietà, nel rispetto delle leggi. Il diritto di disporre della cosa è il diritto del proprietario di compiere atti giuridici sulla cosa stessa. Il proprietario può, infatti, decidere di vendere il bene, darlo in locazione, ipotecarlo, ecc.

 

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il diritto di proprietà privato, per svolgere la funzione sociale prevista dalla costituzione può subire limitazioni tassativamente stabilite dalla legge.

L'espropriazione è, infatti, uno strumento mediante il quale la proprietà viene tolta a un soggetto, detto espropriato, da parte dell'autorità amministrativa. Questa situazione può verificarsi solo se è soddisfatto il principio di pubblica utilità, dietro pagamento di un giusto indennizzo.

In casi gravi e urgenti, necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione. Può essere definitiva (in proprietà) o temporanea. Nel primo caso si hanno gli stessi effetti dell'espropriazione. In entrambi i casi al proprietario è dovuta una giusta indennità.

 

USUFRUTTO

Consiste nel diritto di godere della cosa altrui traendo da essa tutte le utilità, con l'obbligo di rispettare la destinazione economica. I soggetti dell'usufrutto sono l'usufruttuario e il nudo proprietario. Il proprietario del bene mantiene la disponibilità del bene stesso, cioè può venderlo, ma non può utilizzarlo finché dura l'usufrutto. Il proprietario ha perciò la nuda proprietà. Oggetto dell'usufrutto possono essere beni immobili e mobili, universalità di beni, crediti, titoli di credito e beni immateriali. L'usufrutto è un diritto reale temporaneo, dura, infatti, tutta la vita dell'usufruttuario, se si tratta di persona fisica, trenta anni se si tratta di persona giuridica.

 

MODI DI ACQUISTO DELL'USUFRUTTO

I modi d'acquisto dell'usufrutto sono: la legge, la volontà delle parti e l'usucapione. L'usufrutto imposto per legge determina l'usufrutto legale. Il diritto di famiglia, infatti, riconosce per legge ai genitori l'usufrutto sui beni dei figli minorenni. Quando invece si costituisce per volontà delle parti, si parla di usufrutto volontario. Questo tipo di usufrutto avviene con la stipulazione di un contratto. Altro caso di usufrutto volontario si ha per la successione in causa di morte (testamento). Gli atti da cui deriva l'usufrutto volontario su beni immobili devono redatti per iscritto e registrati negli appositi registri.

 

DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO

L'usufruttuario ha diritto di:

· Possedere la cosa, cioè avere la disponibilità e poterla usare;

· Far suoi i frutti naturali e civili;

· Disporre dell'usufrutto, cioè cederlo ad altri, iscrivere ipoteca su tale diritto, locare il bene – oggetto dell'usufrutto;

· Di ottenere un'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa.

L'usufruttuario ha obbligo di:

· Restituire la cosa – oggetto dell'usufrutto alla scadenza del termine dell'usufrutto;

· Rispettare la destinazione economica;

· Non compiere atti come la vendita o la donazione;

· Fare l'inventario di beni e di dare una garanzia (250000 ˆ);

· Sostenere le spese per la manutenzione ordinaria dei beni;

· Pagare le imposte che gravano sul bene.

 

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Sono opposti a quelli dell'usufruttuario, come ad esempio pagare tutte le spese di tipo straordinario.

 

ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO

L'estinzione dell'usufrutto, oltre che morte per l'usufruttuario o per sua rinuncia, può verificarsi:

· Per scadenza del termine, cioè una data prestabilita (se l'usufrutto è stato ceduto si estingue comunque alla morte del primo usufruttuario);

· Per prescrizione ventennale;

· Per consolidazione, cioè per riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà;

· Per distruzione del bene;

· Per abuso dell'usufruttuario, cioè inadempienza nelle operazioni di ordinaria manutenzione (l'abuso dev'essere dichiarato con sentenza dal giudice).

 

USO E ABITAZIONE

L'uso e abitazione sono due tipi limitati di usufrutto e sono chiamati diritti personalissimi in quanto, a differenza dell'usufrutto sono strettamente legati alla persona del titolare.

L'uso consiste nel diritto di un soggetto di servirsi di un bene mobile o immobile, per i suoi bisogni e della sua famiglia.

L'abitazione consiste nel diritto attribuito a un soggetto di abitare una casa per i suoi bisogni e della sua famiglia.

 


Date: 2016-04-22; view: 616


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