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INCAPACITÀ DI AGIRE

RAPPORTO GIURIDICO

E’ la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. La norma giuridica (diritto oggettivo) che regola questa relazione, attribuisce il diritto (diritto soggettivo) di ottenere il rispetto della relazione.

In un rapporto di compravendita, per esempio, il diritto soggettivo corrisponde al diritto riconosciuto al venditore (soggetto attivo) di ottenere il pagamento dal compratore (soggetto passivo).

Chi in un rapporto giuridico si trova in una situazione soggettiva attiva è titolare di un diritto soggettivo.

 

DIRITTO SOGGETTIVO

E’ la pretesa che la norma giuridica riconosce a un soggetto di esigere il rispetto di un proprio interesse.

 

LA CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

I diritti soggettivi possono dividersi in diverse categorie, a seconda che si consideri il loro contenuto, i soggetti nei confronti dei quali possono valere o la loro trasferibilità.

In base al loro contenuto possiamo distinguere diritti patrimoniali e non patrimoniali. Sono diritti soggettivi patrimoniali quelli che hanno contenuto economico, cioè sono quantificabili in denaro. Sono diritti patrimoniali i diritti reali e i diritti di obbligazione. I diritti non patrimoniali non hanno carattere economico e si riferiscono alla persona (diritto al nome, alla vita, all’integrità fisica, o diritti di famiglia: diritto all’assistenza morale, al mantenimento, all’istruzione dei figli...).

Alcuni di questi diritti pur non essendo patrimoniali possono subire una valutazione economica.

I diritti soggettivi possono essere:

· Assoluti:

sono quelli che possono valere in confronti di tuti (diritti reali e diritti della persona);

· Relativi:

sono quelli che il titolare può far valere solo nei confronti di determinate persone (diritto d’obbligazione).

I diritti reali sono diritti assoluti tipici, cioè attribuiscono al titolare un potere diretto sulla cosa per soddisfare un proprio interesse.

I diritti relativi d’obbligazione sono tutti quei diritti, in cui un soggetto, detto creditore, ha diritto di esigere una prestazione da un altro soggetto, detto debitore.

 

 

PERDITA DEI DIRITTI SOGGETTIVI

Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diritti che non perdono mai valore, imprescrittibili, esistono però delle regole che disciplinano la perdita dei diritti quando non si esercita un diritto per un certo periodo di tempo. Il codice civile prevede due modi di estinzione:

1. Prescrizione:

è un modo di estinzione di un diritto soggettivo per effetto del non esercizio da parte di un titolare per un periodo di tempo di dieci anni. Il tempo di prescrizione può essere:

· Interrotto:

con l’interruzione della prescrizione i termini ricominciano a decorrere dal momento in cui si verifica una particolare azione che tende a dimostrare il diritto (citazione del giudizio);

· Sospeso:

con la sospensione si ha solo un arresto provvisorio. La sospensione a differenza dell’interruzione, non annulla il tempo già trascorso.



2. Decadenza:

è la mancata osservanza di un termine perentorio (fisso, di solito pure breve), cioè la necessità che l’esercizio del diritto sia compiuto entro un termine prestabilito dalla legge. Il soggetto che non rispetta questo termine perde il diritto.

 

I SOGGETTI DEL DIRITTO

Tutte le persone fisiche, dal momento della loro nascita e per tutta la loro vita sono titolari di diritti e doveri, cioè sono soggetti del diritto.

 

CAPACITA' GIURIDICA

Per capacità giuridica s’intende la capacità di una persona di essere titolare di diritti e di doveri personali e patrimoniali. Spetta a qualsiasi essere umano dal momento della nascita, non può essere tolta per nessun motivo e non è soggetta a rinuncia.

 

CAPACITA' DI AGIRE (LEGALE)

E’ l'idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici, cioè la capacità di acquistare e cedere diritti e di assumere obblighi. Si acquista al raggiungimento della maggiore età.

 

CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE (NATURALE)

Non esprime un concetto giuridico, ma un fatto naturale. È la capacità di una persona di comprendere la realtà che la circonda, prendendo le decisioni a lei più convenienti.

 

INCAPACITÀ DI AGIRE

 

INCAPACI ASSOLUTI

Quando una persona fisica è considerata incapace di agire deve essere tutelata. Sono incapaci di agire in senso assoluto: i minorenni e gli interdetti. Il minorenne, avendo una totale incapacità di agire, è affidato alla tutela dei genitori, in assenza di questi, di un tutore nominato dal giudice tutelare. I genitori o il tutore possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza alcun controllo, per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, devono ottenere l'autorizzazione del giudice. L'incapacità d'agire del minorenne non è però rigida. La legge, infatti, permette all'età di quindici anni, di stipulare un contratto di lavoro subordinato. Altre cause d’incapacità d'agire riferite ai maggiorenni, si hanno in seguito di sentenze d’interdizione. Si hanno interdetti giudiziali, coloro che affetti da malattie mentali o fisiche molto gravi sono incapaci di assicurarsi un'adeguata protezione. L'interdizione a seguito di una sentenza del giudice tutelare, affianca all'interdetto un tutore. L'interdetto giudiziale non può compiere nessun atto giuridico, nemmeno quelli personali (contrarre matrimonio, riconoscere figli, fare testamento). Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto non sono validi e sono annullabili. Si hanno interdetti legali quando l'interdizione deriva da una condanna penale (di solito maggiore di cinque anni). Possono compiere solo atti strettamente personali.

 

INCAPACI RELATIVI

Sono incapaci relativi gli inabilitati e minore emancipato.

L'inabilitato è un maggiorenne che si trova in uno stato d’incapacità che, pur non essendo tale da richiedere l'interdizione, è motivo da provocare una riduzione della capacità d'agire.

Possono essere inabilitati:

· Coloro che sono affetti da un'infermità mentale non gravissima;

· I sordomuti, i ciechi dalla nascita;

· Chi fa assunzione abituale di alcool e/o di droghe;

· Minore emancipato;

· Prodighi.

L'inabilitazione è dichiarata con sentenza del giudice tutelare, il quale affianca all'inabilitato un curatore. Può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria dev'essere affiancato da un curatore autorizzato dal giudice tutelare.

Minore emancipato, è un minorenne che ha compiuto sedici anni, ottiene dal tribunale minorile l'autorizzazione a sposarsi e riconoscere figli.

 

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La legge 6 del 2004 ha introdotto nel codice civile un nuovo istituto di protezione civilistica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, denominato Amministrazione di sostegno. L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare per affiancare persone affette da menomazioni fisiche o mentali, anche parziali, che non sono in grado di provvedere ai propri interessi. La legge intende di proteggere anche le persone, che pur capaci di intendere e di volere, per problemi fisici non possono espletare (esercitare) le funzioni di vita quotidiana (anziani). La scelta di amministratore di sostegno deve cadere preferibilmente sui parenti più stretti. Nel decreto di nomina, oltre le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno, è indicata la durata e l'oggetto.

 


Date: 2016-04-22; view: 711


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Danial, N. N. & Korsmeyer, S. J (2004) Cell death: critical control points. Cell 116, 205–219. | LA SEDE DELLA PERSONA FISICA
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