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Art. 587 Testamento

Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

 

Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

 

Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).

 

Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

La nullità della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).

 

CAPO II

Della capacità di disporre per testamento

 

 

Art. 591 Casi d'incapacità

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente (414);

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).

 

CAPO III

Della capacità di ricevere per testamento

 

 

Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).



I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

 

Art. 593 (abrogato)

 


Date: 2016-04-22; view: 542


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