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Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).

 

Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili

Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

 

CAPO II

Della successione del coniuge

 

 

Art. 581 Concorso del coniuge con i figli

Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

 

Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

 

Art. 583 Successione del solo coniuge

In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

 

Art. 584 Successione del coniuge putativo

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art. 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

 

Art. 585 Successione del coniuge separato

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.

 

CAPO III

Della successione dello stato

 

 

Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.



Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

 

TITOLO III

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

 


Date: 2016-04-22; view: 577


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