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Art. 2890 Notificazione

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario (Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio da essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

 

Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purché adempia le condizioni che seguono:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

 

Art. 2892 Divieto di proroga dei termini

I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891non possono essere prorogati.

 

 

Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).

 

Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 Cod. Proc.Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.



 


Date: 2016-04-22; view: 381


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