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Art. 2826 Indicazione dell'immobile ipotecato

Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

 

Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

 

§1 Dell'Iscrizione

 

 

Art. 2827 Luogo dell'iscrizione

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.

 

Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

 

Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

 

Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o se si tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

 

Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore

Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008 e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite con ipoteca.

Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.

Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina (2845).

Artt. 2832-2833 (abrogati)

 

Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 2817,a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.



 


Date: 2016-04-22; view: 391


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