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Art. 2705 Telegramma

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.

Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.

 

Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

 

Art. 2707 Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.

 

Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

 

SEZIONE III

Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

 

 

Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore

I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).

 

Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

 

Art. 2711 Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte (456).

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).

Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.



 

SEZIONE IV

Delle riproduzioni meccaniche

 

 


Date: 2016-04-22; view: 406


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