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Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683,le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653,per gli effetti ivi disposti.

Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

 

Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelledell'art. 2656.

 

 

Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si devetrascrivere del pari l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.

 

Art. 2694 Richiamo di altre leggi

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

 

Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

 

SEZIONE II

Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

 

 

Art. 2696 Rinvio

Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

 

TITOLO II

DELLE PROVE

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

 

Art. 2697 Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

 

Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova

Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.



 

CAPO II

Della prova documentale

 

SEZIONE I

Dell'atto pubblico

 

 


Date: 2016-04-22; view: 421


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