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Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma dell'art. 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

 

§3 Della soccida parziaria

Vedere anche Leggi Speciali

 

 

Art. 2182 Conferimento del bestiame

Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

 

Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

 

Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.

 

Art. 2185 Rinvio

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

 

§4 Della soccida con conferimento di pascolo

Vedere anche Leggi Speciali

 

 

Art. 2186 Nozione e norme applicabili

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

 

SEZIONE V

Disposizione finale

 

 

Art. 2187 Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).

 

CAPO III

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni



 

SEZIONE I

Del registro delle imprese

 

 


Date: 2016-04-22; view: 391


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