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Art. 1172 Denunzia di danno temuto

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).

L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i dannLIBRO TERZO

DELLA PROPRIETA'

 

TITOLO I

DEI BENI

 

CAPO I

Dei beni in generale

 

Art. 810 Nozione

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

 

SEZIONE I

Dei beni nell'ordine corporativo

 

 

Art. 811 Disciplina corporativa (abrogato)

 

SEZIONE II

Dei beni immobili e mobili

 

 

Art. 812 Distinzione dei beni

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).

Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).

 

Art. 813 Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

 

Art. 814 Energie

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (p. 624).

 

Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

 

Art. 816 Universalità di mobili

E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170).

Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

 

Art. 817 Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (952, 957, 981, 1021, 1022, 1027).

 

Art. 818 Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (667, 817, 1477, 2811), se non è diversamente disposto.



Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (2643).

 


Date: 2016-04-22; view: 541


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