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Art. 674 Accrescimento tra coeredi

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore (688).

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

 

Art. 675 Accrescimento tra collegatari

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvoche dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (467).

 

Art. 676 Effetti dell'accrescimento

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

 

Art. 677 Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).

 

Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982).

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

 

SEZIONE V

Della revocazione delle disposizioni testamentarie

 

 

Art. 679 Revocabilità del testamento

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (458).

 

Art. 680 Revocazione espressa

La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento (587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

 

Art. 681 Revocazione della revocazione

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.



 

Art. 682 Testamento posteriore

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

 


Date: 2016-04-22; view: 528


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