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Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima

Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

 

SEZIONE II

Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

 

 

Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564,quantohanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

 

 

Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).

 

Art. 555 Riduzione delle donazioni

Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

 

Art. 556 Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).

 

Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione

La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458).

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).



 


Date: 2016-04-22; view: 485


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