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Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

 

Art. 299 Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

 

Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).

 

Art. 301-303 (abrogati)

 

Art. 304 Diritti di successione

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).

 

Art. 305 Revoca dell'adozione

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).

 

Art. 306 Revoca per indegnità dell'adottato

La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

 

Art. 307 Revoca per indegnità dell'adottante

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.



 

Art. 308 (abrogato)

 


Date: 2016-04-22; view: 521


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